TERMINI E CONDIZIONI GENERALI
del fornitore MARTINI-SPORTSWEAR GmbH, di seguito denominato MARTINI-SPORTSWEAR.
VALIDITÀ
FONDAMENTI CONTRATTUALI. MARTINI-SPORTSWEAR stipula contratti e fornisce prestazioni esclusivamente sulla base delle offerte scritte di MARTINI-SPORTSWEAR e la versione rispettivamente aggiornata di qualsiasi descrizione delle prestazioni comprese nell’offerta (ad es. documenti individuali o cartelle generali), listini prezzi e i presenti Termini e condizioni.
Trovano applicazione le descrizioni delle prestazioni, i listini prezzi e i Termini e condizioni generali, a meno che non concordato diversamente per progetti specifici (ad es. documenti individuali) per tutti i rapporti legalmente vincolanti tra MARTINI-SPORTSWEAR e il committente e quindi, a partire dalla prima stipula del contratto, avranno automaticamente validità per tutti gli ulteriori contratti stipulati tra MARTINI-SPORTSWEAR e il rispettivo committente, nella versione più recente, anche se non esplicitamente specificato in tali listini prezzi, descrizioni dei prodotti e Termini e condizioni.
MODIFICHE FUTURE. Eventuali modifiche a descrizioni delle prestazioni, listini prezzi e ai Termini e condizioni generali di MARTINI-SPORTSWEAR saranno comunicate per iscritto al committente e saranno considerate accettate se non vi sarà esplicita opposizione entro quattro settimane, se il committente è un consumatore, ed entro due settimane, se il committente è un’azienda.
A partire dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto, le modifiche ai Termini e condizioni generali si applicheranno anche a tutti gli altri contratti ancora in corso.
CLAUSOLE AGGIUNTIVE. Tutte le clausole aggiuntive, concordate sia prima della stipula che durante il periodo di validità del contratto, necessitano la forma scritta. Questo vale anche per le aziende che si discostano dal requisito della forma scritta.
ELEMENTI DEL CONTRATTO PROVENIENTI DAL COMMITTENTE. Le disposizioni del committente relative al contenuto delle prestazioni, anche se a conoscenza di MARTINI-SPORTSWEAR, vengono considerate elementi del contratto, solo se integrate nell'offerta di MARTINI-SPORTSWEAR o se altrimenti accettate espressamente da MARTINI-SPORTSWEAR, ad esempio facendo riferimento a tali disposizioni.
Per il fornitore, elementi legalmente vincolanti provenienti dal committente, come termini e condizioni o clausole contrattuali, anche in caso di presa di conoscenza da parte di MARTINI-SPORTSWEAR, hanno validità solo se accettate da MARTINI-SPORTSWEAR con una nota aggiuntiva (ad es. "T&C accettati") esplicitamente e integralmente. In caso contrario, MARTINI-SPORTSWEAR si oppone esplicitamente all’inclusione di elementi legalmente vincolanti, come termini e condizioni o clausole contrattuali del committente.
La semplice accettazione da parte di MARTINI-SPORTSWEAR delle disposizioni relative al contenuto delle prestazioni del committente non implica, pertanto, l’accettazione di alcun testo giuridico del committente, anche se tali disposizioni includono elementi legalmente vincolanti (ad es. la formula “Si applicano i nostri termini e condizioni”).
GESTIONE DELLE INCONGRUENZE. In caso di incongruenze tra l'offerta, un’eventuale descrizione delle prestazioni (documentazione specifica del progetto, documentazione generale), listini prezzi e i Termini e condizioni di MARTINI-SPORTSWEAR, questi si applicano nell’ordine indicato. Gli elementi individuali modificano, pertanto, automaticamente gli elementi più generali del contratto.
In caso di incongruenze tra gli elementi contrattuali di MARTINI-SPORTSWEAR e gli elementi contrattuali del committente, prevarranno gli elementi contrattuali di MARTINI-SPORTSWEAR.
PROCEDURA IN CASO DI INEFFICACIA. Qualora una qualsiasi disposizione del contratto risultasse invalida o inapplicabile, tale disposizione non valida dovrà essere sostituita con una disposizione valida che si avvicini il più possibile allo scopo economico della disposizione non valida.
STIPULA DEL CONTRATTO
OFFERTA DI MARTINI-SPORTSWEAR. Le offerte di MARTINI-SPORTSWEAR al committente, ad es.: sotto forma di offerta personalizzata per il committente o come offerta non personalizzata sotto forma di ordine di acquisto, catalogo di fabbrica, sono libere e non vincolanti.
OFFERTA DEL COMMITTENTE. Se il committente effettua un ordine sulla base di un'offerta o in assenza di una sollecitazione, ovvero, senza che vi sia un'offerta precedente di MARTINI-SPORTSWEAR, ad es. per ordini aggiuntivi in rapporti commerciali in corso, il committente è ad essa vincolato per due settimane se il committente è un’azienda, o una settimana, se il committente è un consumatore a partire dalla settimana della sua ricezione da parte di MARTINI-SPORTSWEAR.
ACCETTAZIONE DA PARTE DI MARTINI-SPORTSWEAR. Pertanto, la stipula del contratto avviene solo con l'accettazione dell'ordine da parte di MARTINI-SPORTSWEAR.
L'accettazione deve avvenire in forma scritta, ad es. tramite conferma dell'ordine, a meno che MARTINI-SPORTSWEAR non faccia intendere, ad es. attraverso attività evidenti al committente per via dell’ordine, l’accettazione dell’ordine da parte di MARTINI-SPORTSWEAR.
La semplice conferma della ricezione all'ordine non costituisce un'accettazione dell'ordine.
PRESTAZIONI, ESECUZIONE DEGLI ORDINI E OBBLIGHI DI COOPERAZIONE DEL COMMITTENTE
LUOGO DI ADEMPIMENTO PER LE AZIENDE. Il luogo di adempimento è la sede di MARTINI-SPORTSWEAR.
PRESTAZIONI. Le prestazioni da fornire sono definite nella descrizione scritta delle prestazioni di MARTINI-SPORTSWEAR e risultano da tutti gli elementi del contratto. Informazioni non incluse nell'offerta provenienti da altre fonti (ad es. materiali di presentazione, siti web o cataloghi) non rientrano nelle prestazioni da fornire.
Il committente è tenuto a verificare la conformità e la completezza della descrizione delle prestazioni con le sue richieste. Una volta effettuato l'ordine, modifiche delle prestazioni sono possibili solo di comune accordo e possono comportare, in particolare, modifiche di prezzi, scadenze e date.
SVOLGIMENTO PROFESSIONALE DELLE PRESTAZIONI. Se non diversamente specificato nella descrizione delle prestazioni, MARTINI-SPORTSWEAR è tenuta a eseguire le prestazioni in maniera professionale in conformità agli standard attuali al momento di pubblicazione dell’offerta. Nell’ambito della descrizione scritta delle prestazioni, MARTINI-SPORTSWEAR ha libertà di progettazione nell’esecuzione delle prestazioni, nella misura in cui esistano diverse opportunità di esecuzione professionale.
PRESTAZIONI SOSTITUIBILI. Nella misura in cui ciò sia in linea con gli obiettivi dell’ordine, MARTINI-SPORTSWEAR ha il diritto di discostarsi dalla descrizione delle prestazioni e di sostituire le prestazioni con altre prestazioni equivalenti.
PRESTAZIONI DI TERZE PARTI. MARTINI-SPORTSWEAR ha il diritto di fornire prestazioni autonomamente o di utilizzare prestazioni di terzi (prestazioni di terze parti) per adempiere ai suoi obblighi contrattuali.
PRESTAZIONI DI TERZE PARTI CONCORDATE. Nel caso in cui sia stata concordata una prestazione di terze parti con il committente (prestazione di terza parte concordata), l'obbligo contrattuale coincide con l’incarico di una terza parte. Pertanto, per le prestazioni di terze parti concordate, MARTINI-SPORTSWEAR è obbligata solo a selezionare qualcun altro che eroghi la prestazione sulla base di un contratto con il committente.
MARTINI-SPORTSWEAR ha il diritto di incaricare un fornitore di prestazioni di terzi parti a propria scelta per conto proprio o per conto del committente e di adempiere agli obblighi di fatturazione per conto proprio o per conto del committente. Nel caso in cui MARTINI-SPORTSWEAR stipuli il contratto per conto proprio e utilizzando il proprio sistema di fatturazione, ciò avviene esclusivamente nell’interesse del committente per facilitare l’esecuzione del contratto e del pagamento. La terza parte non opera, quindi, nel perseguimento degli interessi di MARTINI-SPORTSWEAR e, pertanto, non è coinvolta nel programma di perseguimento degli interessi di MARTINI-SPORTSWEAR, così come non è coinvolta nei rischi di MARTINI-SPORTSWEAR.
MARTINI-SPORTSWEAR non è, pertanto, obbligata a fornire le prestazioni specifiche, in caso siano state concordate prestazioni di terze parti.
Dal momento che la prestazione di MARTINI-SPORTSWEAR si limita esclusivamente alla cessione dell’incarico a una terza parte, il committente è tenuto, su richiesta di MARTINI-SPORTSWEAR, a subentrare nel contratto con la terza parte per le prestazioni di terze parti concordate e a sollevare MARTINI-SPORTSWEAR da tale rapporto contrattuale indenne e manlevato.
PRESTAZIONI FRAZIONABILI. In caso di prestazioni frazionabili, MARTINI-SPORTSWEAR ha il diritto di effettuare consegne parziali.
DECADENZA. Il committente è tenuto a ritirare tempestivamente tutte le prestazioni fornite da MARTINI-SPORTSWEAR o le prestazioni per cui MARTINI-SPORTSWEAR funge da tramite. Nel caso in cui il ritiro non venga effettuato entro le scadenze previste, MARTINI-SPORTSWEAR ha il diritto di smaltire tali prestazioni dopo tre mesi se il committente è un’azienda, o sei mesi se il committente è un consumatore, a spese del committente.
DATE E SCADENZE. Date o scadenze specificate da MARTINI-SPORTSWEAR non sono vincolanti, a meno che non siano espressamente indicate come tali.
EVENTI IMPREVEDIBILI O INEVITABILI. Eventi imprevedibili o inevitabili, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la morosità del committente nell’adempimento dei propri obblighi, così come l’incombenza di ritardi imprevedibili e inevitabili per MARTINI-SPORTSWEAR presso MARTINI-SPORTSWEAR o presso fornitori di MARTINI-SPORTSWEAR, prolungano le scadenze o posticipano le date previste per la durata dell'evento imprevedibile e inevitabile, in aggiunta dei tempi necessari per intraprendere misure organizzative di rimedio. MARTINI-SPORTSWEAR è tenuta a darne comunicazione scritta al committente.
OBBLIGHI DI COOPERAZIONE DEL COMMITTENTE. Il committente è tenuto a comunicare senza ingiustificato ritardo, senza alcuna richiesta e in forma ulteriormente processabile, tutte le informazioni per iscritto, e fornire tutto il necessario per permettere l’esecuzione delle prestazioni da parte di MARTINI-SPORTSWEAR.
Ciò include, in particolare, la messa a disposizione di una persona di riferimento per l’esecuzione del contratto, la fornitura di documenti, materiali e strutture, l’armonizzazione dei dettagli dell’ordine e il ritiro (consegna) di prestazioni parziali o complete.
Se la necessità di fornire informazioni o prestazioni da parte del committente diventa nota solo durante l’esecuzione delle prestazioni da parte di MARTINI-SPORTSWEAR, il committente dovrà immediatamente provvedere.
Il committente dovrà verificare le informazioni e le prestazioni da lui forniti in termini di idoneità, accuratezza e legittimità.
Il committente è responsabile di qualsiasi eventuale danno causato da una cooperazione inadeguata, posticipata o omessa da parte sua e, in particolare, anche per il lavoro aggiuntivo conseguitone per MARTINI-SPORTSWEAR. A meno che MARTINI SPORTSWEAR non possa fornire le prestazioni in conformità con il contratto a causa della mancata o posticipata cooperazione del committente, MARTINI-SPORTSWEAR ha il diritto di interrompere l’esecuzione delle prestazioni, priorizzare l’esecuzione di prestazioni per altri committenti e di eseguire le prestazioni per il committente solo in seguito all’adempimento dei suoi altri obblighi, nella misura in cui il committente abbia provveduto nel frattempo ad adempiere ai propri obblighi di cooperazione, con conseguente modifica a scadenze e date previste.
In caso di reclamo a MARTINI-SPORTSWEAR da terzi parti a causa di una violazione dovuta a informazioni o prestazioni forniti dal committente, il committente è tenuto a sollevare MARTINI-SPORTSWEAR indenne e manlevato da eventuali danni e responsabilità e assisterlo nella difesa di eventuali rivendicazioni di terzi.
INTERVENTI DEL COMMITTENTE. Se il committente interviene autonomamente e in maniera non concordata effettuando modifiche alle prestazioni di MARTINI-SPORTSWEAR, il committente sarà responsabile per l’eventuale lavoro aggiuntivo per MARTINI-SPORTSWEAR, ad es. per la verifica, la documentazione, l’individuazione, la definizione e la correzione dei vizi.
OBBLIGHI DI VERIFICA DI MARTINI-SPORTSWEAR. MARTINI-SPORTSWEAR è ritenuta responsabile di verificare solamente che le prestazioni fornite da MARTINI-SPORTSWEAR non siano di per sé illegali (ad es., uso di un'opera protetta da copyright senza il consenso dell'autore).
Tuttavia, MARTINI-SPORTSWEAR non ha alcun obbligo di verifica legale per le prestazioni eseguite da MARTINI-SPORTSWEAR in relazione a eventuali violazioni di diritti di terzi o a eventuali violazioni di diritti derivanti dalla loro modalità d'uso prevista da parte del committente (ad es. l'uso di un'immagine come logo). Il committente è tenuto ad effettuare tali verifiche legali, in particolare in ambito di diritti amministrativi, penali, della concorrenza, dei marchi, dei loghi, dei design registrati, di autore, personali e di protezione dei dati, egli stesso o tramite un esperto di diritto competente in materia.
Qualora MARTINI-SPORTSWEAR indichi la necessità di un’ulteriore verifica legale delle prestazioni anche in relazione ad altri diritti o ulteriori rischi prima dell’assegnazione dell’ordine o durante l’esecuzione dell’ordine, dopo che sono stati resi noti nuovi dettagli di esso, la responsabilità per l’esecuzione di tale verifica legale di altri diritti o per l’assunzione di tali rischi è del committente nel caso in cui MARTINI-SPORTSWEAR abbia adempiuto ai propri obblighi di dichiarazione e verifica. Le prestazioni di MARTINI-SPORTSWEAR sono, quindi, considerate conformi alla normativa vigente e agli accordi.
DIRITTI SULLE PRESTAZIONI. In linea di principio, tutti i diritti sulle prestazioni concordate sono di proprietà di MARTINI-SPORTSWEAR e/o dei fornitori di licenza di MARTINI-SPORTSWEAR. Il committente riceve il diritto a utilizzare le prestazioni in seguito al pagamento completo del corrispettivo concordato nella misura concordata con MARTINI-SPORTSWEAR o secondo quanto stabilito dai fornitori di licenza.
Nel caso in cui l’ambito non sia stato concordato, esso comprende l’utilizzo non esclusivo, senza diritto di sublicenza o di distribuzione a terzi (o aziende affiliate) per uso personale presso l’azienda del committente, sebbene sussistano diritti di elaborazioni in conformità limitati a quanto previsto per legge.
Il committente riconosce che le prestazioni di MARTINI-SPORTSWEAR spesso si basino su opere o prestazioni di terzi con condizioni di licenza diverse. Il committente è tenuto a rispettare tali termini di licenza per le opere o le prestazioni di terzi in quanto parte integrante delle prestazioni o delle opere di MARTINI-SPORTSWEAR.
DIRITTO SUL PRODOTTO FINALE. Il committente ha il solo diritto di utilizzare la prestazione come prodotto finale nella forma concordata, ma non di ricevere i fondamenti, le procedure, i risultati intermedi, ecc. necessari per la realizzazione della prestazione. A meno che ciò non sia stato concordato, MARTINI-SPORTSWEAR non ha alcun obbligo di conservare tali fondamenti, procedure, risultati intermedi, ecc. dopo il completamento del lavoro.
REFERENZA MARTINI SPORTSWEAR ha il diritto di fare riferimento a MARTINI-SPORTSWEAR, o altri ideatori, su tutte le prestazioni create per il committente e a comunicare, con riserva di diritto di revoca per iscritto, in qualsiasi momento, all’interno del proprio materiale pubblicitario MARTINI-SPORTSWEAR dati come nome, logo del committente, descrizione del prodotto, illustrazione del progetto e simili come referenza o come accenno al rapporto contrattuale con il committente, senza che sia previsto un compenso per il committente.
COMPENSO
PREZZI. Tutti i prezzi si intendono a partire dalla sede legale di MARTINI-SPORTSWEAR per i contratti con le aziende in euro IVA esclusa, per i contratti con i consumatori, IVA inclusa, nella percentuale prevista per legge.
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE. Tutte le prestazioni di MARTINI-SPORTSWEAR che non sono esplicitamente comprese nella tariffa concordata, vengono compensate a parte, in particolare le prestazioni aggiuntive erogate in un secondo momento.
ANTICIPO SUI COSTI. MARTINI-SPORTSWEAR ha il diritto di richiedere anticipi sui costi a copertura delle proprie spese.
PRESTAZIONI PARZIALI. MARTINI-SPORTSWEAR ha diritto a fatturare prestazioni parziali.
RECESSO INGIUSTIFICATO PER LE AZIENDE. Nel caso in cui il committente revochi completamente o in parte il suo ordine in mancanza di colpa grave o dolo di MARTINI-SPORTSWEAR, dovrà comunque pagare il corrispettivo concordato a MARTINI-SPORTSWEAR. In questo caso MARTINI-SPORTSWEAR può computare solo il risparmio derivante da acquisti non ancora effettuati. Lo stesso vale se MARTINI-SPORTSWEAR recede dal contratto per un motivo rilevante che si trova nella sfera d’azione del cliente.
PAGAMENTO
SCADENZA Le fatture di MARTINI-SPORTSWEAR sono esigibili senza alcuna detrazione dalla data della fattura. L’esecuzione della prestazione avviene in linea di principio solo dopo il pagamento completo.
PAGAMENTO TRAMITE KLARNA. Le fatture di MARTINI-SPORTSWEAR devono essere pagate entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.
PAGAMENTO PRESSO NEGOZI ONLINE (ESCLUSO KLARNA). Se si sceglie un altro metodo di pagamento offerto da Martini, le fatture di MARTINI-SPORTSWEAR devono essere pagate al momento in cui si effettua l’ordine.
RISERVA DI PROPRIETÀ. Fino al pagamento completo da parte del committente, MARTINI-SPORTSWEAR ha un diritto di proprietà sulla merce MARTINI-SPORTSWEAR consegnata fino al pagamento completo del prezzo di acquisto e di tutti gli interessi e costi associati. In caso di inadempienza, MARTINI-SPORTSWEAR ha il diritto di far valere i diritti derivanti dalla riserva di proprietà. In questo caso, il committente acconsente al ritiro della merce da parte di MARTINI-SPORTSWEAR. L’applicazione della riserva di proprietà da parte di MARTINI-SPORTSWEAR non comporta la risoluzione del contratto, a meno che MARTINI-SPORTSWEAR non dichiari espressamente la risoluzione del contratto.
In caso di rivendita della merce da parte del committente, il committente cede eventuali rivendicazioni nei confronti dell’acquirente a MARTINI-SPORTSWEAR per scopi di garanzia. MARTINI-SPORTSWEAR ha il diritto di informare l'acquirente di tale cessione.
DIVIETO DI COMPENSAZIONE E TRATTENUTA. Se il committente è un’azienda non ha alcun diritto, anche in caso di richieste rilevanti, a compensare le proprie rivendicazioni con rivendicazioni nei confronti di MARTINI-SPORTSWEAR, a meno che la richiesta del committente non sia stata riconosciuta per iscritto da MARTINI-SPORTSWEAR o sia stata accertata dal tribunale. È escluso un diritto di trattenuta a favore a committenti che sono aziende.
RITARDO NEL PAGAMENTO. In caso di pagamento tardivo, se il committente è un azienda hanno validità i tassi d’interesse previsti per legge per contratti tra aziende, tuttavia non inferiori al 9% annuo, nel caso in cui il committente sia un consumatore, gli interessi sono pari al 9% annuo. Il committente è responsabile di tutti i costi e le spese associati alla riscossione della richiesta, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli oneri di recupero crediti o altri costi necessari per un’azione legale appropriata.
RITARDO PROLUNGATO NEL PAGAMENTO. In seguito a una mancata reazione da parte del committente in seguito a un sollecito, con un periodo di tolleranza di almeno 7 giorni, MARTINI-SPORTSWEAR può, anche nell’ambito di altri contratti stipulati con il committente, richiedere il pagamento immediato per prestazioni già completate o parziali e interrompere i lavori per prestazioni non ancora eseguite fino alla riscossione dell’intero importo in sospeso.
Dopo un'altra settimana di mancato pagamento, MARTINI-SPORTSWEAR ha il diritto di recedere da tutti i contratti e richiedere, oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite, il rimborso del profitto perso. In tal modo, MARTINI-SPORTSWEAR è anche autorizzato a non fornire o interrompere prestazioni già pagate, qualora questo possa essere una possibilità di risparmio e tale risparmio possa coprire il pagamento per il mancato compenso.
Indipendentemente da queste possibilità, MARTINI-SPORTSWEAR può, ovviamente, presentare un reclamo in tribunale immediatamente dopo la scadenza.
PAGAMENTO DILAZIONATO. Qualora MARTINI-SPORTSWEAR e il committente concludano un accordo di pagamento dilazionato, la scadenza viene considerata non rispettata in caso di pagamento tardivo anche di una sola rata.
RESPONSABILITÀ
TRASFERIMENTO DEL RISCHIO PER LE AZIENDE. Durante la spedizione della merce, il rischio passa sempre al committente non appena MARTINI-SPORTSWEAR consegna la merce alla società di trasporto. La spedizione della mercie non è generalmente assicurata, a meno che il committente non abbia incaricato MARTINI-SPORTSWEAR di stipulare un contratto di assicurazione. In caso di tale incarico, i costi dell’assicurazione saranno a carico del committente.
OBBLIGO DI RECLAMO PER VIZI. Il committente, su richiesta di MARTINI-SPORTSWEAR, è tenuto, a seguito di una consegna parziale della merce, dopo la consegna e dopo l’avvio delle operazioni, ad accettare (senza vizi) per iscritto le prestazione eseguite entro 8 giorni o reclamare eventuali vizi o danni della merce, sempre per iscritto.
In caso di una consegna parziale, la continuazione dei lavori per MARTINI-SPORTSWEAR avviene solo in seguito all’accettazione senza vizi della merce. In caso di mancata accettazione o reclamo entro i limiti previsti, la merce viene considerata automaticamente accettata.
Vizi non identificabili immediatamente o danni che si verificano solo dopo la scadenza di otto giorni, ma entro i termini di garanzia o entro i termini per il risarcimento danni, devono essere reclamati dal committente entro otto giorni dalla scoperta.
L'obbligo di reclamo si applica a qualsiasi vizio o danno che il committente è tenuto a identificare con la dovuta diligenza ordinaria di un’azienda nell’ambito di un relativo controllo. In caso di consegna parziale, data la natura della consegna parziale come opportunità di evitare vizi nella successiva esecuzione delle prestazioni, il controllo deve essere finale, dettagliato e particolarmente attento. Al momento della consegna, avviene un primo controllo, che poi deve essere approfondito in seguito.
Il reclamo del committente deve descrivere il vizio o il danno in modo dettagliato e verificabile. In caso di vizi o danni che non si verificano in modo costante, devono essere indicati i tempi esatti e le condizioni in cui si verificano i vizi o i danni. Il committente deve rendere possibile a MARTINI-SPORTSWEAR lo svolgimento di tutte le misure per la verifica e la correzione di tali vizi o danni. In caso di mancata tempestività nel reclamo dei vizi da parte del committente, si esclude l'applicazione di qualsiasi garanzia, risarcimento danni e altre rivendicazioni in base ad altre disposizioni relative alla responsabilità, in particolare le richieste di rivalsa, del committente.
GARANZIA. Per i consumatori hanno validità le disposizioni di legge in materia di garanzia. Indipendentemente da ciò, i consumatori possono ricevere garanzie o servizi di assistenza aggiuntivi o supplementari in base a quanto stabilito nella descrizione del prodotto.
Il diritto alla garanzia e il diritto di rivalsa della garanzia per le aziende è limitato a un periodo di sei mesi dopo la consegna.
In caso di merci usate, il diritto alla garanzia per le aziende è del tutto escluso.
Il committente, se azienda, ha diritto alla miglioria o alla sostituzione o, in caso di vizi non sostanziali, anche a una riduzione del prezzo, o in caso di vizi sostanziali, anche a una conversione in denaro a discrezione di MARTINI-SPORTSWEAR. La correzione del vizio non estende il periodo di validità e non rinnova la garanzia per la prestazione in questione.
ERRORE, RIDUZIONE SUPERIORE ALLA METÀ PER LE AZIENDE. Si esclude il diritto di contestazione per errore e riduzione superiore alla metà.
RISARCIMENTO DANNI E ALTRE RIVENDICAZIONI. Si escludono risarcimenti danni e rivendicazioni derivanti da altre disposizioni di responsabilità, in particolare le rivendicazioni di rivalsa, del committente a meno che, nei contratti con le aziende, tali rivendicazioni non siano dovuti a negligenza molto grave o dolo e nei contratti con i consumatori a negligenza grave o dolo da parte di MARTINI-SPORTSWEAR.
Tali richieste di risarcimento danni da parte delle aziende decadono entro sei mesi dalla conoscenza del danno e di chi ha perpetuato il danno, ma in ogni caso dopo tre anni dall’atto della violazione.
Questa esclusione di responsabilità non include le richieste di risarcimento danni per lesioni personali e per altre disposizioni di responsabilità previste per legge.
AZIONI PROTETTIVE A FAVORE DI TERZI. Si conviene espressamente che il presente contratto non dà luogo a nessun tipo di azione protettiva a favore di terzi.
RESPONSABILITÀ PER PRESTAZIONI DI TERZE PARTI CONCORDATE. Eventuali terze parti che forniscono prestazioni di terze parti concordate non sono agenti di MARTINI-SPORTSWEAR. MARTINI-SPORTSWEAR è, quindi, responsabile esclusivamente per la loro selezione. Se la terza parte agisce su sollecitazione del committente stesso, MARTINI-SPORTSWEAR non è affatto responsabile per la terza parte.
ONERE DELLA PROVA PER LE AZIENDE. È esclusa l'inversione dell’onere della prova di MARTINI-SPORTSWEAR. In particolare, la presenza di un vizio al momento della consegna, al momento di determinazione del vizio, la tempestività del reclamo dei vizi e la presenza e il grado di colpa devono essere dimostrati dal committente.
PROROGA PER LE AZIENDE. In caso di mancato adempimento del presente contratto, il committente non avrà diritto a presentare alcuna richiesta di risarcimento prima di aver concesso a MARTINI SPORTSWEAR per iscritto un periodo di proroga ragionevole, almeno di quattordici giorni. Questo vale anche per la risoluzione del contratto per giusta causa.
RECESSO DAL CONTRATTO PER LE AZIENDE. L’eventuale recesso da parte del committente deve essere comunicato per iscritto tramite lettera raccomandata.
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ONLINE
PIATTAFORMA ONLINE PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE PER I CONSUMATORI. Per risolvere le controversie con i consumatori, l'UE ha istituito una "Piattaforma online per la risoluzione delle controversie" (ec.europa.eu/odr). MARTINI-SPORTSWEAR decide di partecipare a un procedimento di risoluzione delle controversie in base al singolo caso. In caso di domande sulla risoluzione delle controversie, contattare MARTINI-SPORTSWEAR all'indirizzo join@MARTINI-SPORTSWEAR.at.
DISPOSIZIONI FINALI
LEGGE APPLICABILE. A tutti i rapporti e le questioni legali tra il committente e MARTINI-SPORTSWEAR si applica esclusivamente la legge austriaca, a esclusione degli standard internazionali di riferimento.
DIRITTI DEI CONSUMATORI PREVISTI PER LEGGE. In caso di contratti con consumatori che prevedono l’utilizzo dell'attività professionale o commerciale di MARTINI-SPORTSWEAR nel Paese origine del consumatore, la protezione offerta al consumatore dalla legislazione obbligatoria dello Stato di residenza rimane inalterata dalla legge applicabile concordata.
CISG. Le disposizioni della CISG non si applicano ai contratti con le aziende.
FORO COMPETENTE PER LE AZIENDE. Il foro competente per tutte le controversie tra MARTINI-SPORTSWEAR e le aziende è il Tribunale austriaco di Annaberg. MARTINI-SPORTSWEAR ha, tuttavia, diritto a un’azione legale anche presso il foro generale di MARTINI-SPORTSWEAR e dell’azienda.
Version: 02. Juni 2024